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"E' un errore capitale teorizzare prima di avere i dati.

Senza accorgersene, si comincia a deformare i fatti per

adattarli alle teorie, invece di adattare le teorie ai fatti"
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             Consulente scientifico onorario di alcune note Associazioni a carattere nazionale

                                       di persone scomparse e lotta alla Pedofilia

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In questa pagina una raccolta delle sentenze sulle nostre perizie tecniche

VALORE PROBATORIO DELLA PERIZIA VIDEO-ANTROPOMETRICA
La perizia video-antropometrica, avente per oggetto l’esame dei caratteri somatici ed antropometrici dell’imputato e dell’autore del reato ritratto dalle immagini di un video, può pervenire ad un giudizio di compatibilità certa (nella specie l’identità tra imputato e autore del reato è stata affermata dal giudice anche sulla base di tale risultanza).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 7/10/1999 N. 134/99


CORTE DI APPELLO DI NAPOLI (Su nostra CTP)
Assoluzione per insufficienza di prove.
Il difetto di ricognizione video, in presenza di perizia antropometrica della difesa in un procedimento multiplo, può essere esteso a tutti i coimputati.
Senza dubbio una sentenza che farà storia. Aspettiamo il deposito delle motivazioni.

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
La perizia antropometrica della difesa, scientificamente elaborata, in assenza di pari elementi scientifici a supporto dell'accusa è più rilevante della semplice ricognizione della P.G.
Scarica il dispositivo e le motivazioni.

CORTE DI CASSAZIONE
La perizia antropometrica, fatta con moderne tecnologie, costituisce da sola elemento di novità atto alla revisione.
Scarica la sentenza completa.

CORTE DI APPELLO DI MILANO (Su nostra CTP)
La perizia antropometrica della difesa, contribuisce a rafforzare il quadro dell'insufficienza probatoria in assenza di ulteriori elementi scientifici a supporto dell'accusa.
Siamo in attesa delle motivazioni.




Videosorveglianza dei lavoratori: valore probatorio delle registrazioni dell´impianto audiovisivo
Nella sentenza 2117/2011, la Corte di Cassazione, in merito al tema della videosorveglianza dei lavoratori, ha rilevato che “l’efficacia probatoria delle riproduzioni meccanografiche di cui all’art. 2712 cc è subordinata all’esclusiva volontà della parte contro la quale esse sono prodotte in giudizio, concretandosi nella non contestazione che i fatti, che tali riproduzioni tendono a provare siano realmente accaduti con le modalità risultanti alle medesime. Il relativo disconoscimento - che fa perdere alle riproduzioni stesse la loro qualità di prova e che va distinto dal mancato riconoscimento, diretto o indiretto, il quale , invece non esclude che il giudice possa liberamente apprezzare le riproduzioni legittimamente acquisite – pur non essendo soggetto ai limiti e alle modalità di cui all’art. 214 cpc, deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito dovendo concretizzarsi nell´allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta e deve avvenire nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla rituale acquisizione delle suddette riproduzioni”
 
 
Allungamento dei tempi di conservazione delle immagini registrate dall´impianto di videosorveglianza
Registro dei provvedimenti
n. 300 del 14 luglio 2011
 
Il Garante per la Privacy..(omissis)
….ammette la conservazione, per un periodo massimo di 90 giorni, delle sole immagini relative a eventi generatori di allarme, che potranno essere utilizzate soltanto a fini di accertamento giudiziario….(omissis)
 
 
Videosorveglianza in condominio
Non configura il reato di cui all’art. 615 bis (interferenze illecite nella vita privata) la installazione, all’interno dei locali di proprietà esclusiva di un condomino di telecamere atte ad inquadrare le aree condominiali antistanti l’ingresso ai suddetti locali onde accertare l’identità degli autori di ripetuti episodi di danneggiamento ed imbrattamento verificatisi in danno del medesimo condomino, essendo le aree medesime destinate all’utilizzo, senza carattere di stabilità, da parte di un numero indifferenziato di persone (Cass. Penale 8 febbraio 2007 n. 5591).
Sono legittime le videoriprese effettuate dall’esterno di un edificio che inquadrino l’ingresso, il cortile, il parcheggio ed altri luoghi di transito comuni, anche per difesa da atti vandalici, in quanto si tratta di spazi esposti al pubblico, soggetti alla visibilità di coloro che vi transitano (Cass. Penale 14 maggio 2008 n. 22698).
La ripresa delle aree comuni condominiali non può ritenersi in alcun modo indebitamente invasiva della sfera privata dei condomini ai sensi dell’art. 615-bis c.p., giacchè l’indiscriminata esposizione alla vista altrui di un’area che costituisce pertinenza domiciliare che non è deputata a manifestazioni di vita privata esclusiva è incompatibile con una tutela penale, della riservatezza, anche ove risultasse che manifestazioni di vita privata in quell’area siano state in concreto, inopinatamente, realizzate e perciò riprese (Cass. Penale 21/10/2008, n. 44156).
 
Legittime le videoriprese nell’aula scolastica, se autorizzate dal pubblico ministero.
Cassaz. 33593/12
Sono legittime le videoriprese nell’aula scolastica, se autorizzate dal pubblico ministero. Poiche’ l’aula scolastica non puo’ essere considerata domicilio, perche’ si tratta di un luogo aperto al pubblico dove puo’ entrare un numero indeterminato di persone (alunni, professori, preposti alla sorveglianza ed alla direzione dell’istituto, familiari degli alunni), sono ammissibili, laddove autorizzate dal pubblico ministero (senza, quindi, la necessita’ dell’autorizzazione del Gip), le riprese ivi effettuate: nello specifico, utilizzate per dimostrare la fondatezza dell’accusa di maltrattamenti in ipotesi commessi dall’insegnante in danno degli alunni.
 
 
Cassazione: videoriprese di privati entrano nel processo come prova documentale 
In linea con Cass. S.U. n. 26795 del 28 marzo 2006 – 28.7.2006, Prisco, si può ormai tranquillamente affermare che le videoregistrazioni da chiunque effettuate al di fuori del procedimento possono essere introdotte nel processo come prova documentale (si pensi, ad esempio, alle immagini captate da un servizio privato di videosorveglianza o, ancora, alle videoregistrazioni di violenze negli stadi, le quali, a norma dell’art. 8, comma 1 ter legge 401 del 1989 e successive modifiche, costituiscono prova documentale dello stato di flagranza a carico del soggetto che dalle medesime immagini risulti essere l’autore del fatto incriminato). 

                              

 

 

 

                              

 

 

 

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